La Smasher è nata nel dicembre del 2004 in memoria di Carmelo Salamone. Il 24 gennaio 2005, invece, è stato redatto l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Associazione socio culturale Smasher presso uno studio notarile.
STATUTO
Art. 1 - Costituzione
Ai sensi del Codice Civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo, nonché dei principi generali dell'ordinamento, è costituita l'Associazione, senza fini di lucro, denominata SMASHER, in memoria di Carmelo Salamone, nato a Milazzo il 21 Agosto 1983 e deceduto il 10 Marzo 2003.
Art. 2 - Sede
L'Associazione ha sede in Barcellona Pozzo di Gotto. Essa potrà istituire e sopprimere uffici di rappresentanza, sezioni e sedi secondarie anche altrove..
Art. 3 - Durata
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, salvo scioglimento anticipato deliberato dagli associati, nei modi e forme di legge.
Art. 4 - Scopi ed attività dell'Associazione
L'Associazione si propone di svolgere, nei settori sociali, culturali, territoriali e ambientali, attività di informazione e formazione, con fini solidaristici a favore della collettività.
In particolare, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività anche attraverso la rete Internet e/o altri strumenti digitali:
1. agevolare in tutte le sue forme possibili il confronto di opinioni, esperienze ed orientamenti per favorire una visione globale di insiemi delle possibilità offerte dalla società e per un utilizzo positivo dell'apprendimento, della cultura, dell'espressione, del divertimento, della comunicazione e della partecipazione;
2. cooperare, attraverso protocolli d'intesa, con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e della solidarietà tra gli uomini e i popoli;
3. contrastare, con i mezzi a disposizione e con campagne di informazione, tutte le forme che offendono la dignità umana e riducono la libertà individuale;
4. individuare strumenti ed azioni volte a creare maggiore consapevolezza nella cittadinanza riguardo ai propri diritti e doveri, e alle problematiche relative al proprio territorio;
5. favorire il dialogo tra il cittadino e le istituzioni locali;
6. promuovere l'organizzazione di eventi fisici e virtuali, quali manifestazioni, esposizioni, mostre, seminari, incontri, dibattiti, laboratori, convegni, corsi, attività di formazione, attività culturali e sociali, progetti educativi, etc;
7. elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi o ricerche, piani di fattibilità progetti di percorsi e provvedimenti utili al recupero sociale e territoriale;
8. produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile a favorire l'approfondimento tecnico e/o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
9. editare e pubblicare riviste ed altre pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare e/o divulgare le finalità dell'associazione;
10. attuare alcuni servizi ed agevolazioni per i propri soci e per i propri aderenti, o a favore delle associazioni collegate;
11. svolgere ogni altra attività a conseguire gli scopi sociali.
L'Associazione potrà intraprendere qualunque attività e compiere tutti gli atti di natura immobiliare, immobiliare, e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi associativi e comunque direttamente attinenti ai medesimi. Si esclude, comunque, l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia volta in maniera marginale e comunque strumentale rispetto al perseguimento dello scopo sociale.Art. 5 - I Soci
Sono associati le persone e/o gli enti la cui domanda verrà accettata dal Consiglio di Amministrazione e che verseranno, all'atto di ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Chiunque ne fa richiesta deve compilare un modulo di iscrizione impegnandosi a rispettare lo statuto, a condividere gli scopi e gli strumenti utilizzati per raggiungerli e iscrivendosi al portale www.barcellonapg.it, denominato Barcellonapg.it o altro al quale, nel corso del tempo, l'associazione deciderà di aderire. I Soci Fondatori sono coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali; la loro qualità di socio ha carattere di perpetuità non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
Art. 6 - Diritti dei Soci
I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle direttive assembleari e per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione. Il Socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.
Art. 7 - Doveri dei Soci
I Soci sono formalmente tenuti al rispetto del presente Statuto, dei Regolamenti dell'Associazione e delle delibere assunte dagli Organi dell'Associazione. Ogni Socio è tenuto a versare entro cinque giorni dall'ammissione una quota associativa, decisa dal Direttivo, la quale dovrà poi essere corrisposta di anno in anno. Il pagamento della quota ed il ritiro della tessera costituiscono atti di adesione all'Associazione e di accettazione del presente Statuto. I Soci che desiderano svolgere attività all'interno dell'Associazione devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'Associazione. Non è ammessa la figura del Socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile. Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'Associazione può in caso di particolare necessità assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Il comportamento del Socio verso gli altri Soci e/o Aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
Art. 8 - Perdita della qualità di Socio
La qualità di Socio si perde:
a) per la morte del Socio, ovvero quando questo sia soggetto ad una procedura di liquidazione o scioglimento oppure ad una procedura di tipo concorsuale comunque denominata;
b) per mancato pagamento della quota associativa annuale, quando sia rimasto infruttuoso l'invito al pagamento dello stesso;
c) per recesso volontario scritto;
d) per deliberazione del Consiglio Direttivo nel caso in cui il Socio abbia:
- perduto uno dei requisiti previsti per l'ammissione;
- sia stato interdetto o inabilitato anche temporaneamente;
- abbia tenuto un comportamento contrario o comunque incompatibile con gli scopi dell'Associazione, con le norme del presente Statuto, dei Regolamenti dell'Associazione e con le deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi dell'Associazione;
- abbia tenuto un comportamento che in qualunque modo venga ad arrecare un danno all'Associazione.
Il Consiglio Direttivo comunica al Socio l'esclusione mediante raccomandata. Entro 30 giorni dal ricevimento di questa, il Socio escluso può proporre opposizione all'Assemblea dei Soci. Nel caso in cui l'Assemblea non si pronunci entro 6 (sei) mesi, l'opposizione si considera accolta. La perdita della qualità di Socio è per qualunque causa non libera dalle obbligazioni sociali precedentemente sorte e non da diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione per le obbligazioni sociali. Nel caso di recesso volontario, ove questo non sia comunicato all'Associazione entro il 30 ottobre di ogni anno, il Socio sarà considerato tale anche per l'anno successivo ed obbligato al versamento della quota annuale di associazione.Art. 9 - Gli Aderenti
Possono essere Aderenti all'Associazione tutti coloro che, pur non facendo parte del Portale Barcellonapg.it (o altro al quale in seguito l'Associazione vorrà aderire), compilino il modulo di iscrizione, paghino la quota associativa annuale, diversa da quella spettante al Socio, e ritirano la tessera, condividendo gli scopi e gli strumenti propri dell'Associazione. Gli Aderenti possono essere persone fisiche o giuridiche, associazioni, enti ed istituzioni comunque denominati, pubbliche e private. Gli aderenti hanno la facoltà ma non l'obbligo, di partecipare alle Assemblee, pur non avendo diritto di voto. La qualifica di Aderente e la presenza in Assemblea fornisce la possibilità di proporre iniziative e progetti, conformi ai fini sociali dell'Associazione, che verranno vagliati dall'Assemblea dei Soci. Gli Aderenti, inoltre, potranno partecipare attivamente alla vita e alle iniziative dell'Associazione.
Art. 10 - Perdita della qualifica di Aderente
Art 10 - La qualità di Aderente si perde:
e) per la morte dell'Aderente, ovvero quando questo sia soggetto ad una procedura di liquidazione o scioglimento oppure ad una procedura di tipo concorsuale comunque denominata;
f) per mancato pagamento della quota associativa annuale, quando sia rimasto infruttuoso l'invito al pagamento dello stesso;
g) per recesso volontario scritto;
h) per deliberazione del Consiglio Direttivo nel caso in cui l'Aderente abbia:
- perduto uno dei requisiti previsti per l'ammissione;
- sia stato interdetto o inabilitato anche temporaneamente;
- abbia tenuto un comportamento contrario o comunque incompatibile con gli scopi dell'Associazione, con le norme del presente Statuto, dei Regolamenti dell'Associazione ed con le deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi dell'Associazione;
- abbia tenuto un comportamento che in qualunque modo venga ad arrecare un danno all'Associazione.
Il Consiglio Direttivo comunica all'Aderente l'esclusione mediante raccomandata. Entro 30 giorni dal ricevimento di questa, l'Aderente escluso può proporre opposizione all'Assemblea dei Soci. Nel caso in cui l'Assemblea non si pronunci entro 6 (sei) mesi, l'opposizione si considera accolta. La perdita della qualità di Aderente è per qualunque causa è non libera dalle obbligazioni sociali precedentemente sorte e non da diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione per le obbligazioni sociali. Nel caso di recesso volontario, ove questo non sia comunicato all'Associazione entro il 30 ottobre di ogni anno, l'Aderente sarà considerato tale anche per l'anno successivo ed obbligato al versamento della quota annuale di associazione.Art. 11 - Gli organi dell'Associazione
L'Associazione ha una struttura democratica con cariche sociali elettive e gratuite.
Sono Organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) il Segretario;
f) il Tesoriere.Art. 12 - Composizione
L'Assemblea è composta dal Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo, i Soci e gli Aderenti, per quest'ultimi non vi è l'obbligo di partecipazione e non è prevista la facoltà di deliberare. Gli Aderenti non persone fisiche vi partecipano attraverso loro rappresentanti secondo le norme che regolano le loro rispettive organizzazioni. L'Assemblea è straordinaria in caso di modifica del presente Statuto e in caso di deliberazione sullo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 13 - Funzioni
L'Assemblea dei Soci delibera:
a) sul bilancio consuntivo e preventivo;
b) sugli indirizzi generali dell'Associazione;
c) sulla nomina del Presidente;
d) sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
e) sulle opposizioni contro le delibere del Consiglio Direttivo di esclusione dell'Associazione;
f) su ogni altra questione su cui essa intenda direttamente deliberare in merito all'attività dell'Associazione.Art. 14 - Convocazioni
L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno quindici giorni prima della data fissata, mediante affissione di avviso nel locale della sede ovvero nel proprio sito internet e/o mediante altre idonee forme di comunicazione anche in via telematica, indicando l'ordine del giorno, il luogo, anche diverso dal locale della sede sociale, la data e l'ora di prima e seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno e quante altre volte il Presidente ne ravvisi la necessitè e ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro dieci giorni dalla data della richiesta.
Art. 15 - Validità dell'Assemblea
Per validità dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione è sufficiente la presenza della metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea ordinaria delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la modifica dell'atto costitutivo e del presente Statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
Art. 16 - Diritto di Voto
Hanno diritto di voto nella Assemblea i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Gli Aderenti non hanno diritto di voto. Ogni socio ha un solo voto. Ogni Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro Associato avente diritto al voto mediante delega scritta; ogni Socio delegato non può rappresentare più di due Soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel processo verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali. Per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone, l'Assemblea delibera a scrutino segreto ogni qualvolta almeno un Socio ne faccia richiesta.
Art. 17 - Svolgimento dell'Assemblea
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Il Presidente nomina un Segretario e, se necessario, due o più scrutatori. Le deliberazioni devono risultare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Sono valide anche le Assemblee tenute a distanza, mediante videoconferenza, purché sia assicurata la contestualità e vengano verbalizzate anche per iscritto.
Art. 18 - Composizione
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri. Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e non ricusabili, salvo per gravi e comprovati motivi, previa deliberazione dell'Assemblea la quale, contestualmente, provvede alla loro sostituzione; i nuovi eletti restano in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.
Art. 19 - Convocazione e validità delle adunanze e votazioni
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni quattro mesi, oppure ogni volta che lo ritenga opportuno o ne abbia fatto richiesta almeno due membri di esso. La convocazione è fatta a mezzo lettera, telefono fax o e-mail da spedire almeno dieci giorni prima e nei casi più urgenti, anche tre giorni prima, purché ci sia la prova della ricezione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. In casi di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 20 - Attività e poteri
Il Consiglio Direttivo, salvo quanto attribuito dal presente Statuto all'Assemblea, ha la facoltà di determinare e svolgere, coordinato dal Presidente, le attività dell'Associazione e di eseguire tutti gli atti e le iniziative che siano ritenute attinenti allo scopo dell'Associazione. Spetta, pertanto, a mero titolo indicativo, al Consiglio Direttivo:
a) proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
b) programmare le attività annuali dell'Associazione;
c) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
d) redigere i regolamenti interni dell'Associazione;
e) deliberare la stipulazione di atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività dell'Associazione;
f) delegare i poteri ad uno o più membri dell'Associazione;
g) deliberare in merito all'ammissione, esclusione, recesso o decadenza dei Soci o degli Aderenti;
h) deliberare sull'entità della quota annuale associativa;
i) deliberare di indicare in via occasionale, fissandone mansioni, compensi e rimborsi spese i collaboratori esterni, la cui opera sia necessari od utile all'esecuzione delle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo o comunque connessa all'attività svolta dall'Associazione;
Il Consiglio può delegare tutti o parte dei propri poteri, in via continuativa ad uno o più dei suoi componenti, i quali agiranno con firma disgiunta per gli atti ricompresi nella delega; potrà nominare procuratori per particolari atti o categorie di atti.Art. 21 - Nomina, funzioni e poteri
Il Presidente è investito di tutti i più estesi poteri per la determinazione e lo svolgimento dell'attività dell'Associazione secondo il programma stabilito in sede assembleare e per l'esecuzione di tutti gli atti e le iniziative che siano ritenute attinenti allo scopo dell'Associazione. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei soli Soci e dura in carica quattro anni. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; cura, in seno al Consiglio Direttivo, il rispetto degli indirizzi deliberativi dall'Assemblea e l'esecuzione delle delibere del Consiglio Medesimo. Il Presidente ha facoltà di compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione quali, a titolo esemplificativo:
- curare lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione anche con la costituzione e definizione di Commissioni, Comitati o Gruppi comunque denominati. In caso di necessità e urgenza, le funzioni di cui sopra possono essere esercitate dal Vice Presidente, salva ratifica successiva del Presidente o del Consiglio Direttivo;
- esigere, dandone quietanza, capitali, interessi, somme, valori, importi di vaglia, buoni, mandati, assegni, qualsiasi altra fede o certificato di credito da privati, banche, enti morali o pubbliche amministrazioni, uffici postali, ferroviari;
- ritirare da uffici postali, ferroviari o di trasporto marittimo o aereo o da qualsivoglia altro ufficio pacchi, lettere, valori assicurati, merci e qualunque altro oggetto;
- delegare, laddove lo riterrà opportuno, un membro del Consiglio Direttivo, capace di amministrare le risorse dell' Associazione con funzione di tesoriere e con ampia facoltà di tenere rapporti con banche (aprire e chiudere conti correnti, emettere assegni di conto corrente bancario o postale sui fondi dell'Associazione ed intraprendere ogni altra operazione necessaria o utile al conseguimento dei fini sociali e/o all'esecuzione di delibere) e con enti finanziatori;
- stipulare quegli atti e contratti inerenti anche la straordinaria amministrazione;
- nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.Art. 22 - Vice Presidente
Il Presidente ha facoltà di investire un membro del Consiglio Direttivo della carica di Vice Presidente per tutta la durata del mandato del Presidente che lo ha scelto. Il Vice Presidente assume le funzioni di Presidente solo in caso di assenza, di impedimento o di delega di quest'ultimo.
Art. 23 - Segretario
Il Presidente ha la facoltà di investire un membro del Consiglio Direttivo della carica di Segretario.
Egli ha i seguenti compiti:
- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei Soci e degli Aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvedere alla redazione e alla conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea e direttivo;Art. 24 - Tesoriere
Il Presidente ha la facoltà di investire un membro del Consiglio Direttivo della carica di Tesoriere.
Egli ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonch´ alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede, sotto delega del Presidente, alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.Art. 25 - Composizione del patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
1) beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
2) quote associative;
3) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale;Art. 26 - Entrate
L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
1) contributi di Aderenti, di Soci, di Privati;
2) contributi derivanti dall'erogazioni, dalle donazioni, e dai lasciti testamentari;
3) contributi dello Stato, di enti pubblici ed organismi internazionali, ricevuti per l'assunzione di iniziative rientranti nell'oggetto dell'associazione;
4) rimborsi derivanti da convenzioni;
5) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
6) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.Art. 27 - Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.
Art. 28 - Scioglimento dell'Associazione
In caso di scioglimento ovvero di estinzione dell'Associazione, il patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3, comma 190, della legge n. 662, del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 29
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano il Regolamento interno all'Associazione e le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.














STATUTO



